Condizioni generali di contratto, vendita, consegna e pagamento

1. Validità, offerta e accettazione

(1) Le seguenti Condizioni generali di contratto ("CGC") si applicano a tutti i rapporti commerciali di FIOR & GENTZ Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädietechnischen Systemen mbH ("venditore") con il cliente ("acquirente"). Eventuali disposizioni divergenti, contrastanti o aggiuntive dell'acquirente saranno ritenute valide solo se accettate per iscritto dal venditore. Le presenti CGC si applicano solo a imprenditori, persone giuridiche del diritto pubblico o patrimoni separati di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 310 paragrafo 1 del codice civile tedesco (BGB). Queste CGC si applicano anche a tutte le transazioni future tra le parti e anche se il venditore effettua la consegna della merce pur essendo a conoscenza di disposizioni divergenti, contrastanti o aggiuntive dell'acquirente.

(2) Le offerte del venditore sono senza impegno, non vincolanti e soggette a disponibilità. Ciò vale anche nel caso in cui il venditore abbia fornito all'acquirente cataloghi e altri documenti o descrizioni dei prodotti (anche in formato elettronico). I prezzi indicati nel listino prezzi in vigore al momento dell'ordine sono determinanti per l'importo del prezzo di acquisto da corrispondere ai sensi del punto 4 paragrafo 1 delle presenti CGC.

(3) L'ordine della merce da parte dell'acquirente viene considerato un'offerta contrattuale vincolante. Salvo indicazioni diverse risultanti dall'ordine, il venditore è autorizzato ad accettare tale offerta contrattuale entro quattro (4) settimane dalla sua ricezione. L'accettazione da parte del venditore può essere dichiarata sia per iscritto (ad es. tramite conferma dell'ordine) sia mediante la consegna della merce all'acquirente.

(4) L'acquirente è tenuto a prendere atto delle istruzioni per l'uso allegate alla merce al momento della consegna o di qualsiasi altra documentazione relativa al prodotto fornita insieme alla merce. L'acquirente solleva il venditore da qualsiasi responsabilità per danni a terzi causati dall'inosservanza e dall'inadempienza di quanto riportato nelle istruzioni per l'uso.

2. Consegna, trasferimento del rischio

(1) La consegna presuppone il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi da parte dell'acquirente. Resta salva l'eccezione del contratto non adempiuto. I termini e le date di consegna prospettati dal venditore sono sempre solo indicativi, a meno che non sia stato espressamente promesso o concordato un termine o una data fissi. Se la spedizione è stata concordata, i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altro soggetto terzo incaricato del trasporto della merce. L'affermazione di rivendicazioni per mancata osservanza dei termini di consegna presuppone una ragionevole proroga del termine da parte dell'acquirente pari ad almeno 21 giorni.

(2) Le consegne (anche parziali) hanno luogo franco magazzino. Con la fornitura o l'invio della consegna, il rischio di perimento o deterioramento accidentale della merce viene trasmesso all'acquirente. In caso di ritardo nell'accettazione o di altra violazione colposa degli obblighi di collaborazione dell'acquirente, il venditore ha diritto al risarcimento del danno che ne deriva, incluse eventuali spese accessorie. Restano riservate ulteriori rivendicazioni. In questo caso, il rischio di perimento o deterioramento accidentale della merce viene trasmesso all'acquirente già al momento del ritardo nell'accettazione o di altra violazione degli obblighi di collaborazione.

(3) In casi di forza maggiore, quali scioperi, mancanza di materie prime, disservizi operativi non imputabili al venditore, guerra o simili, il venditore ha il diritto di posticipare il disbrigo degli ordini in tutto o in parte, fino alla risoluzione di tale impedimento, senza che l'acquirente possa pretendere un risarcimento danni. Anche in questo caso l'acquirente non ha il diritto di recedere dal contratto.

3. Cambio della merce

(1) È possibile cambiare la merce solo in casi eccezionali e se vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • la merce in questione e il suo imballo non sono danneggiati,
  • le condizioni della merce in questione corrispondono a quelle della versione attuale del prodotto,
  • la merce in questione è nella sua confezione originale, integra, non utilizzata e in perfette condizioni igieniche,
  • la merce in questione è accompagnata dal modulo di reso debitamente compilato in ogni sua parte,
  • la merce in questione viene restituita al venditore a spese dell'acquirente,
  • la merce in questione viene restituita conformemente alle indicazioni contenute nelle relative istruzioni per l'uso, in particolare alle nostre istruzioni per il trasporto, allegate alla merce.

Il cambio della merce viene effettuato inviando la merce all'indirizzo del venditore a spese dell'acquirente. In caso di cambio della merce, l'accredito del prezzo di acquisto della merce ha luogo

  • eventualmente previa detrazione delle spese amministrative e di elaborazione sostenute ai sensi del punto 3 paragrafo 2
  • sull'account del cliente in modo da poter essere conteggiato all'acquisto successivo.

La merce può essere cambiata solo entro otto mesi dalla data di fatturazione. Determinante per la scadenza del termine è la data di ricevimento della merce da parte del venditore.

(2) Le merci che

  • devono essere cambiate dopo due mesi dalla data di fatturazione saranno soggette a spese amministrative e di elaborazione pari al 10% del prezzo di acquisto,
  • devono essere cambiate dopo quattro mesi dalla data di fatturazione saranno soggette a spese amministrative e di elaborazione pari al 30% del prezzo di acquisto.

4. Pagamento

(1) L'acquirente paga i prezzi indicati nel listino prezzi in vigore al momento dell'ordine, più l'IVA prevista dalla legge e le spese di spedizione e di imballaggio. Tali prezzi possono essere soggetti a un eventuale aumento che si rende necessario al momento della consegna a causa di un notevole incremento dei prezzi delle merci dei fornitori del venditore. In questo caso si applicano i prezzi in vigore al momento della spedizione.

(2) Il pagamento del prezzo di acquisto è dovuto al momento della fatturazione e della consegna o dell'accettazione della merce. Eventuali spese bancarie derivanti da bonifici esteri sono a carico dell'acquirente. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e dalla consegna o accettazione della merce, l'acquirente sarà tenuto a pagare gli interessi sul prezzo di acquisto dovuto. Un ritardo nel pagamento non necessita di un ulteriore sollecito ai sensi dell'articolo 286 paragrafo 3 del codice civile tedesco. Il venditore si riserva il diritto di rivendicare ulteriori danni causati da tale ritardo.

(3) Se il pagamento viene effettuato entro dieci giorni dalla fatturazione, verrà concesso uno sconto del 2% in caso di bonifico bancario e uno sconto del 3 % in caso di addebito. Uno sconto del 2% è previsto anche nel caso in cui la merce venga consegnata in contrassegno.

(4) Eventuali spese derivanti da un addebito respinto saranno a carico dell'acquirente e gli saranno addebitate.

(5) In caso di significativo peggioramento patrimoniale/finanziario dell'acquirente, il venditore ha il diritto di effettuare ulteriori consegne solo dietro pagamento anticipato e di rendere immediatamente esigibili tutte le fatture in sospeso. (6) L'acquirente è autorizzato alla compensazione solo se le sue contropretese sono incontestate o sono state legalmente stabilite. L'acquirente può far valere i diritti di ritenzione solo sulla base di contropretese derivanti dallo stesso rapporto contrattuale.

5. Riserva di proprietà

(1) La merce viene consegnata con riserva di proprietà. Essa rimane di proprietà del venditore fino al completo pagamento di tutti i crediti presenti e futuri derivanti dal rapporto contrattuale. La riserva di proprietà si estende a tutti i crediti derivanti dai rapporti commerciali in corso (riserva di proprietà estesa). Le merci soggette alla riserva di proprietà non possono essere concesse in pegno a terzi o trasferite come garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. L'acquirente deve informare immediatamente per iscritto il venditore se è stata presentata una domanda per l'apertura di una procedura di insolvenza o in caso di accesso da parte di terzi alla merce di proprietà del venditore (ad es. in caso di pignoramento).

(2) Nell'ambito di una normale attività commerciale, l'acquirente ha il diritto di trasformare/ combinare la merce soggetta a riserva di proprietà con altra merce o di rivenderla. In questo caso, si applicano in aggiunta le seguenti disposizioni.

a) La riserva di proprietà si estende all'intero valore dei prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione della merce nella misura in cui il venditore è anche il produttore. Se i diritti di proprietà continuano a sussistere con la lavorazione, miscelazione o combinazione con merce di terzi, il venditore acquisisce la comproprietà della nuova merce in proporzione ai valori delle merci soggette a riserva di proprietà e delle merci combinate o di nuova produzione. Inoltre, per il prodotto risultante vale quanto vale per la merce consegnata con riserva di proprietà.

b) I crediti derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto risultante, che l'acquirente ha nei confronti dei clienti o dei soggetti che sostengono i costi, vengono fin da ora ceduti dall'acquirente come garanzia, in totale o in proporzione alla comproprietà, al venditore che accetta tale cessione.

(3) L'acquirente resta autorizzato a riscuotere il credito, sebbene ciò non pregiudichi l'autorità del venditore di riscuotere lui stesso il credito. Il venditore non si avvale di tale facoltà finché l'acquirente adempie ai suoi obblighi contrattuali derivanti dal rapporto commerciale in corso. In caso contrario, il venditore può pretendere che l'acquirente lo informi in merito ai crediti ceduti e ai relativi debitori, che fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, che consegni i relativi documenti e che informi i debitori (terzi) della cessione. Se l'acquirente non adempie ai suoi obblighi di pagamento nei confronti del venditore o se sussiste una carenza nella sua capacità di pagamento, decade sia il diritto di rivendere, lavorare o combinare la merce, sia l'autorizzazione a riscuotere il credito ceduto.

(4) L'acquirente è tenuto a informare immediatamente il venditore in merito a eventuali accordi con terzi che sono in conflitto con il trasferimento dei crediti. In caso di rivendita della merce consegnata con riserva di proprietà, all'acquirente è fatto divieto di stipulare accordi con terzi in merito al fatto che il credito sul prezzo di acquisto, che spetta all'acquirente dalla rivendita, non sia cedibile o possa essere ceduto solo con il consenso di terzi.

(5) In caso di violazione del contratto da parte dell'acquirente, incluso il mancato pagamento, il venditore ha il diritto di recedere dal contratto e/o di rivendicare la merce in base alla riserva di proprietà. L'acquirente si farà carico di tutte le spese sostenute dal venditore per il recupero della merce. Se il venditore si avvale del suo diritto di rivendicare la merce consegnata, egli è altresì autorizzato, fermo restando l'obbligo di pagamento da parte dell'acquirente, a riutilizzare nel miglior modo possibile la merce recuperata attraverso la vendita.

6. Garanzia

(1) In caso di vizi/difetti materiali nella merce consegnata dal venditore, questi si assume la garanzia legale conformemente alle disposizioni di legge, se non diversamente specificato di seguito.

(2) Tuttavia, viene esclusa qualsiasi garanzia se

a) dopo la consegna all'acquirente, alla merce siano state apportate modifiche da parte dell'acquirente o di terzi che vadano oltre l'installazione secondo lo stato della tecnica e le istruzioni per l'uso del venditore o che non le rispettino, oppure

b) la merce è stata combinata con prodotti di altri produttori che violano lo stato della tecnica, la modalità di installazione o le istruzioni per l'uso del venditore e che non sono stati approvati dal venditore, salvo il caso in cui tra tale modifica alla merce o combinazione con prodotti di altri produttori e il vizio/difetto non vi sia alcuna correlazione causale, oppure

c) la merce è stata utilizzata più volte, salvo il caso in cui tra la causa del vizio/difetto e tale utilizzo multiplo non vi sia alcuna correlazione causale. Con l'espressione "utilizzo multiplo" s'intende che

  • la merce viene utilizzata in un ulteriore prodotto su misura, oppure
  • la merce viene riutilizzata oltre la selezione originaria basata sulle indicazioni.

Di conseguenza, la garanzia legale non copre i danni imputabili a uso improprio, negligenza, incuria e inosservanza delle istruzioni per l'uso.

(3) Solo la descrizione del prodotto e le indicazioni fornite dal produttore, che sono oggetto del rispettivo contratto di acquisto, sono determinanti per la determinazione della qualità della merce. L'idoneità della merce per gli scopi previsti, in particolare per quanto concerne il trattamento del paziente, non è considerata oggetto determinante della qualità della merce. Deviazioni consuete o minori, tecnicamente inevitabili, non costituiscono un vizio/difetto.

(4) L'obbligo di garanzia del venditore si applica solo se i vizi evidenti vengono tempestivamente denunciati per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce, e se i vizi non riconoscibili al momento dell'ispezione vengono denunciati per iscritto entro lo stesso termine dalla loro rilevazione, ferma restando la restituzione della merce e dei documenti di accompagnamento necessari. Eventuali ambiguità/aspetti da chiarire saranno a carico dell'acquirente.

(5) Diversamente da quanto riportato all'articolo 438 paragrafo 1 punto 3 del codice civile tedesco, il termine di prescrizione per i diritti di garanzia legale è fissato a un anno dalla consegna. Ciò vale anche per le richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'acquirente basate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione dell'ordinario termine di prescrizione legale (articoli 195 e 199 del codice civile tedesco) non implichi nel caso singolo una prescrizione più breve. Tuttavia, le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente secondo il punto 7, paragrafo 1 e paragrafo 2 lett. a delle presenti CGC, nonché secondo la legge sulla responsabilità del prodotto, cadono in prescrizione esclusivamente in conformità ai termini di prescrizione legali.

7. Dichiarazione liberatoria

(1) La responsabilità per danni sussiste – per qualsiasi motivo legale – nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave.

(2) In caso di semplice negligenza, il venditore è responsabile, fatte salve le limitazioni di responsabilità legali (ad es. cura dei propri affari, violazione irrilevante di un obbligo) solo per

a) i danni che ledono la vita, l'incolumità fisica o la salute,

b) i danni risultanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale fa e può fare regolarmente affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.

(3) Le limitazioni di responsabilità di cui al punto 7 paragrafo 2 non si applicano se il venditore ha nascosto in modo fraudolento un vizio/difetto o si è assunto una garanzia per la qualità della merce e per i reclami dell'acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

8. Garanzia

(1) Oltre alla garanzia legale, il venditore concede all'acquirente una garanzia di dieci anni per le parti superiori e inferiori dell'articolazione a partire dalla data di fatturazione e conformemente alle condizioni specificate di seguito. Solo l'acquirente originario ha il diritto di far valere i diritti di garanzia. I diritti di garanzia non sono trasferibili a terzi.

(2) In caso di rottura di una parte superiore o inferiore dell'articolazione, il venditore fornirà gratuitamente all'acquirente un prodotto equivalente entro il periodo di garanzia, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 8 paragrafo 3 e che la garanzia non sia esclusa secondo quanto riportato al punto 8 paragrafo 4.

(3) La garanzia viene concessa all'acquirente solo se l'acquirente in fase di ordine ha effettuato l'acquisto della merce utilizzando il configuratore ortesico sul nostro sito web www.orthosis-configurator.com/it. Tale configurazione deve essere inviata al venditore unitamente a un esplicito riferimento alla richiesta di garanzia. Oltre a ciò, è necessario inviare al venditore una foto digitale dell'intero prodotto su misura visto lateralmente.
Inoltre, la garanzia viene concessa se sono state rispettate le condizioni necessarie, contenute nelle rispettive istruzioni per l'uso al fine di garantire un periodo di utilizzo fondamentalmente illimitato, e se tali condizioni sono state documentate dall'acquirente senza soluzione di continuità.

(4) La garanzia è esclusa nei seguenti casi:

• se il venditore non è stato informato per iscritto del vizio/difetto entro 30 giorni da quando l'acquirente ne è venuto a conoscenza, oppure
• se non è stata fornita al venditore una descrizione scritta del vizio/difetto al momento della denuncia dello stesso, oppure
• in caso di utilizzo multiplo della merce in altro prodotto su misura, oppure
• in caso di mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, e in particolare dello stato della tecnica, nonché in caso di danno doloso o colposo o di uso improprio, in particolare se viene applicata una forza eccessiva durante la manipolazione o la lavorazione della merce, oppure
• in caso di danni alla merce causati da lavorazioni effettuate in contrasto con quanto indicato nella documentazione di accompagnamento della merce fornita dal venditore, in particolare le istruzioni per l'uso, oppure
• se le merci del venditore sono state combinate a merci di altri produttori, oppure
• per gli acquirenti con sede aziendale negli Stati Uniti o in Canada.

(5) L'ambito della garanzia copre solo la merce consegnata dal venditore, ma non il tempo di lavoro impiegato dall'acquirente per la realizzazione del prodotto su misura.

9. Disposizioni relative al regolamento (UE) 2017/745 per i dispositivi medici

(1) Nell'ambito di validità delle presenti CGC, si applicano inoltre le seguenti disposizioni se e nella misura in cui le consegne del venditore all'acquirente sono dispositivi medici e loro componenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 (di seguito collettivamente denominati: dispositivi medici) e l'acquirente metterà a disposizione sul mercato i dispositivi medici in qualità di distributore ai sensi dell'articolo 2 punto 34 del regolamento (UE) 2017/745. Il venditore è il fabbricante dei dispositivi medici ai sensi dell'articolo 2 punto 30 del regolamento (UE) 2017/745.

(2) L'acquirente rispetterà gli obblighi del distributore a lui applicabili in qualità di distributore ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/745.

(3) L'acquirente e il venditore lavoreranno insieme per assicurare la piena tracciabilità dei dispositivi medici, in particolare in caso di azioni correttive di sicurezza sul campo. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/745, l'acquirente si impegna a fornire all'autorità competente, in qualsiasi momento e per un periodo di almeno dieci (10) anni dall'ultimo dispositivo medico immesso sul mercato, informazioni relative ai soggetti che gli hanno fornito i dispositivi medici e cui ha fornito i dispositivi medici. L'acquirente predisporrà una procedura idonea per tale fornitura di informazioni e ne documenterà l'osservanza. In particolare, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei dispositivi medici, l'acquirente dovrà fornire una documentazione relativa ai soggetti che gli hanno fornito i dispositivi medici e cui ha fornito i dispositivi medici. L'acquirente terrà a disposizione tale documentazione e la conserverà per il suddetto periodo, al fine di consentire un'eventuale ispezione da parte delle autorità competenti. L'acquirente attuerà appropriate misure preventive per far in modo che la documentazione sia e rimanga disponibile per tutta la durata del summenzionato periodo, anche in caso di cessazione dell'attività.

(4) L'acquirente informerà immediatamente il venditore in relazione a qualsiasi sospetta non conformità dei dispositivi medici al regolamento (UE) 2017/745, nonché in merito a tutte le segnalazioni provenienti dal mercato, in particolare ricorsi, reclami o segnalazioni da lui ricevuti e che riguardano episodi sospetti o gravi rischi associati ai dispositivi medici. L'acquirente documenterà le informazioni di cui sopra e conserverà tale documentazione per almeno dieci (10) anni dall'immissione sul mercato dell'ultimo dispositivo medico. L'acquirente attuerà appropriate misure preventive per far in modo che la documentazione sia e rimanga disponibile per tutta la durata del summenzionato periodo, anche in caso di cessazione dell'attività.

(5) L'acquirente rispetterà le condizioni di conservazione e trasporto dei dispositivi medici conformemente alle direttive del venditore, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e/o dell'etichettatura, e ne documenterà l'osservanza. Su richiesta, l'acquirente metterà tale documentazione a disposizione del venditore.

(6) Nella misura in cui il venditore mette a disposizione dell'acquirente materiali per la promozione dei dispositivi medici (ad es. testi, denominazioni, marchi di fabbrica, immagini e altri marchi), l'acquirente utilizzerà questi materiali pubblicitari esclusivamente in relazione ai dispositivi medici. In caso contrario e se l'acquirente intende utilizzare i propri materiali per pubblicizzare la merce, l'acquirente è tenuto a sottoporre tali materiali al venditore affinché vengano verificati prima dell'uso e a utilizzarli solo se approvati per iscritto dal venditore.

10. Diritto applicabile, luogo di adempimento e foro competente

(1) Per le presenti CGC e il rapporto contrattuale tra il venditore e l'acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (CISG).

(2) Il luogo di adempimento e il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti da o connesse al rapporto contrattuale è la sede legale del venditore o del suo successore legale.


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